La materia successoria è stata oggetto di una delle riforme più incisive degli ultimi decenni. Con il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, recante disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni, il legislatore ha ridisegnato in modo sostanziale sia il profilo fiscale sia quello procedurale della successione mortis causa. Le nuove regole, entrate progressivamente in vigore, sono pienamente operative dal 1° gennaio 2026 e impongono a eredi, legatari e professionisti un ripensamento delle modalità con cui si affrontano le pratiche successorie e la pianificazione patrimoniale.
In questo articolo analizziamo le principali novità introdotte dalla riforma, il nuovo modello dichiarativo pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione e le implicazioni pratiche per contribuenti e operatori del diritto.
1. L’inquadramento normativo della riforma
Il D.Lgs. 139/2024 è stato emanato in attuazione della legge delega n. 111/2023 sulla riforma fiscale e ha inciso direttamente sul Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346). L’obiettivo dichiarato è triplice: semplificare gli adempimenti, razionalizzare il prelievo fiscale e allineare la disciplina agli orientamenti giurisprudenziali più recenti, in particolare a quelli della Corte di Cassazione che avevano già eroso alcuni istituti tradizionali, come il coacervo successorio.
La riforma non modifica le aliquote e le franchigie dell’imposta di successione, che restano quelle consolidate (4% per coniuge e parenti in linea retta con franchigia di 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario; 6% per fratelli e sorelle con franchigia di 100.000 euro; 6% senza franchigia per altri parenti fino al quarto grado; 8% per gli altri soggetti), ma interviene sulle modalità di calcolo, liquidazione e versamento del tributo.
2. L’abolizione del coacervo successorio
Una delle novità più significative è la definitiva eliminazione del coacervo successorio, ossia del meccanismo che imponeva, ai fini del calcolo dell’imposta di successione, di sommare al valore dell’asse ereditario le donazioni effettuate in vita dal de cuius a favore dei medesimi beneficiari. Tale sommatoria serviva a verificare l’erosione della franchigia e a determinare l’aliquota applicabile.
La Corte di Cassazione, con numerose pronunce (tra cui Cass. n. 727/2021 e Cass. n. 10255/2020), aveva già da tempo escluso l’operatività del coacervo ai fini dell’imposta di successione, ritenendo che l’istituto fosse stato tacitamente abrogato con l’introduzione del nuovo sistema impositivo. Il legislatore ha quindi recepito l’orientamento giurisprudenziale, rendendo esplicita l’abrogazione.
Le conseguenze pratiche sono rilevanti: donazioni e successioni vengono ora tassate in modo autonomo e separato, con evidente semplificazione dei calcoli e maggiore prevedibilità del carico fiscale complessivo. Ciò apre spazi nuovi per la pianificazione patrimoniale, poiché le donazioni effettuate in vita non “consumano” più la franchigia successoria, salvo i casi particolari previsti per il coacervo ai fini dell’imposta di donazione.
3. L’autoliquidazione dell’imposta di successione
La seconda grande novità riguarda le modalità di determinazione e versamento dell’imposta. Nel sistema previgente, la liquidazione era effettuata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione di successione, con successiva notifica dell’avviso di liquidazione al contribuente.
Con la riforma, si passa al sistema dell’autoliquidazione: è ora il contribuente stesso a calcolare l’imposta dovuta contestualmente alla presentazione della dichiarazione e a versarla nei termini di legge, analogamente a quanto già avviene per altri tributi (IRPEF, IVA, imposta di registro telematica). L’Agenzia delle Entrate conserva poteri di controllo e rettifica, ma l’onere di prima quantificazione grava sul dichiarante.
Questo passaggio comporta vantaggi e rischi:
- Vantaggi: riduzione dei tempi di definizione della pratica, maggiore immediatezza, eliminazione dell’attesa dell’avviso di liquidazione.
- Rischi: maggiore responsabilità del contribuente nella corretta determinazione dell’imponibile e dell’imposta; eventuali errori o omissioni possono dare luogo a sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, a contestazioni in sede di controllo.
Per i beni immobili e i diritti reali immobiliari, continuano ad applicarsi le imposte ipotecaria e catastale, anch’esse da autoliquidare e versare contestualmente.
4. Il nuovo modello di dichiarazione di successione
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 47335 del 13 febbraio 2025, è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, aggiornato alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2024. Il modello recepisce la nuova logica dell’autoliquidazione e integra i quadri necessari per il calcolo delle imposte.
La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide di regola con la data del decesso (art. 456 c.c.). I canali di trasmissione sono tre:
- Invio diretto da parte del contribuente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (applicativo “Successione web”);
- Tramite intermediario abilitato, quale commercialista, avvocato, notaio o CAF;
- Presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, previo appuntamento.
È inoltre a disposizione la dichiarazione di successione precompilata, che integra anche la richiesta di voltura catastale degli immobili caduti in successione, consentendo un adempimento unico e più agevole.
Il mancato rispetto del termine di 12 mesi comporta l’applicazione delle sanzioni per omessa o tardiva dichiarazione, ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.
5. Gli orientamenti recenti della Corte di Cassazione
Accanto alle novità normative, è utile segnalare alcune pronunce della Corte di Cassazione che incidono sulla materia successoria sotto il profilo sostanziale e processuale.
- Cass. civ., Sez. II, ord. n. 9539 del 14 aprile 2026 – in tema di liquidazione concorsuale dell’eredità e legittimazione dei creditori a promuovere o partecipare alla procedura;
- Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7679 del 30 marzo 2026 – secondo cui la domanda di divisione testamentaria proposta in appello non costituisce domanda nuova, quando in primo grado sia stata introdotta la divisione su base di successione legittima, trattandosi di mera qualificazione giuridica del medesimo diritto alla divisione;
- Cass. n. 2648/2026 – che ribadisce il carattere personalissimo del testamento pubblico, escludendo, salvo eccezioni, l’assistenza o la rappresentanza da parte dell’amministratore di sostegno, in coerenza con la natura strettamente personale dell’atto di ultima volontà (art. 591 c.c.).
6. Implicazioni pratiche per eredi e professionisti
Il nuovo assetto normativo produce effetti concreti su più piani.
Sul piano procedurale, la semplificazione è apprezzabile: l’autoliquidazione e la dichiarazione precompilata riducono i tempi morti tra presentazione e definizione della pratica, favorendo una più rapida disponibilità dei beni ereditari per gli eredi.
Sul piano della responsabilità, il contribuente è ora chiamato a un ruolo attivo nella determinazione del tributo. Ciò rende indispensabile un’attenta valutazione dell’asse ereditario, della corretta applicazione delle franchigie, delle aliquote e delle eventuali agevolazioni (prima casa, trasferimento di aziende e partecipazioni ex art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990, beni culturali).
Sul piano della pianificazione patrimoniale, l’abolizione del coacervo apre nuove opportunità. Le donazioni in vita, non cumulandosi più con l’asse ereditario, consentono una più efficace distribuzione del patrimonio familiare, anche attraverso strumenti come il patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.), il trust o i vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c.
Esempio pratico
Si pensi a un padre che nel 2015 abbia donato al figlio un immobile del valore di 800.000 euro e che, alla propria morte, lasci un patrimonio di ulteriori 900.000 euro. Nel regime previgente, il coacervo avrebbe imposto di sommare la donazione al valore ereditario ai fini della franchigia, con potenziale erosione della stessa. Nel nuovo sistema, donazione e successione sono tassate separatamente: il figlio potrà beneficiare pienamente della franchigia di 1.000.000 di euro sulla successione, con evidente risparmio fiscale.
7. Criticità e profili di attenzione
Non mancano, tuttavia, aspetti che richiedono cautela:
- l’autoliquidazione espone il contribuente a errori di calcolo, specie in presenza di patrimoni complessi, partecipazioni societarie, beni esteri o situazioni di comunione;
- la valutazione degli immobili (o almeno di quelli non soggetti a valutazione automatica) e delle aziende richiede competenze tecniche e criteri estimativi non sempre univoci;
- la gestione delle agevolazioni (prima casa, trasferimenti d’azienda) presuppone il rispetto di requisiti sostanziali e dichiarativi la cui violazione comporta la decadenza;
- la pianificazione donativa, pur favorita dall’abolizione del coacervo successorio, resta soggetta al coacervo ai fini dell’imposta di donazione, con necessità di monitorare le liberalità effettuate nel tempo.
Conclusione
La riforma introdotta dal D.Lgs. 139/2024 segna un punto di svolta nella disciplina delle successioni in Italia. L’abolizione del coacervo successorio, l’introduzione dell’autoliquidazione e il nuovo modello dichiarativo rappresentano un passo avanti in termini di semplificazione e razionalizzazione, ma impongono al contempo una maggiore responsabilità in capo al contribuente e ai professionisti che lo assistono.
Il messaggio operativo è chiaro: la gestione di una successione richiede oggi più che mai competenza tecnica, tempestività e una pianificazione accurata. Affidarsi a un professionista qualificato non è solo opportuno, ma spesso determinante per evitare errori, ottimizzare il carico fiscale e tutelare il patrimonio familiare nel passaggio generazionale.
Chi si trova a dover gestire una successione, o chi intenda pianificare per tempo la trasmissione dei propri beni, ha oggi strumenti più flessibili e trasparenti, ma deve muoversi con consapevolezza nel nuovo quadro normativo.
Fonti
D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 – Normattiva
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – Testo Unico imposta sulle successioni e donazioni – Normattiva
Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 47335 del 13 febbraio 2025 – Agenzia delle Entrate
Codice civile, artt. 456, 591, 768-bis ss., 2645-ter – Normattiva
