La tutela dei minori allontanati dalla famiglia di origine è uno dei terreni più delicati del diritto di famiglia. Qui si incrociano diritti fondamentali, poteri pubblici, responsabilità genitoriale, funzioni dei servizi sociali e controllo giudiziario. Per questo la Legge 17 marzo 2026, n. 37, entrata in vigore l’11 aprile 2026, merita attenzione reale e non soltanto una lettura superficiale del titolo.
La novità normativa non cambia in radice la disciplina dell’affidamento familiare, ma prova a intervenire su un punto che da anni crea tensioni pratiche e istituzionali: la difficoltà di monitorare in modo uniforme dove siano collocati i minori, per quanto tempo, con quali provvedimenti, con quali passaggi successivi e con quali eventuali criticità. In altre parole, il legislatore ha scelto di lavorare meno sui presupposti astratti dell’allontanamento e molto di più sulla trasparenza del sistema.
Il punto di partenza resta la legge n. 184 del 1983. L’articolo 1 continua a dire una cosa decisiva: il minore ha diritto di crescere ed essere educato nella propria famiglia, e le condizioni di indigenza dei genitori non possono, da sole, impedire l’esercizio di questo diritto. La logica del sistema, dunque, non è quella di sostituire con leggerezza la famiglia di origine, ma di sostenerla e, solo quando non sia in grado di provvedere adeguatamente al minore, attivare gli istituti previsti dalla legge. La riforma del 2026 si colloca esattamente qui: non abbandona il principio del rientro e della temporaneità, ma tenta di rendere più leggibile e verificabile ciò che accade dopo il collocamento.
Il cuore della riforma: il nuovo registro nazionale
La legge n. 37/2026 inserisce nella legge n. 184/1983 il nuovo articolo 5-ter. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri viene istituito il registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati.
Il dato normativo è importante per almeno tre ragioni.
La prima è la finalità espressa dalla legge: monitorare il ricorso agli affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e prevenire e ridurre situazioni di collocamento improprio presso istituti. La formula non è neutra. Il legislatore riconosce che il problema non è solo decidere se allontanare o meno un minore, ma anche verificare se il luogo e la durata del collocamento siano coerenti con il suo superiore interesse.
La seconda ragione è che il registro non contiene soltanto un elenco statico. Devono esservi inseriti, su base provinciale, il numero dei minori collocati presso famiglie affidatarie, comunità e istituti, la denominazione delle strutture e il numero delle famiglie o strutture disponibili ad accogliere minori. Si introduce quindi una mappa nazionale del sistema dell’affidamento, utile almeno in teoria a individuare squilibri territoriali, carenze di disponibilità e possibili concentrazioni anomale.
La terza ragione è che il Dipartimento dovrà acquisire periodicamente dati e informazioni da regioni ed enti locali, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali e della normativa privacy. Anche questo profilo non è secondario: la riforma nasce con un equilibrio dichiarato tra esigenze di controllo e tutela della riservatezza del minore.
Il secondo tassello: il registro presso i tribunali
Accanto al registro nazionale, la legge introduce l’articolo 9-bis nella legge n. 184/1983. Presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario viene istituito un registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie, comunità di tipo familiare e istituti di assistenza.
Qui il legislatore cambia scala. Non guarda più soltanto al sistema nel suo complesso, ma alla storia concreta di ogni singolo minore. Nel registro, infatti, la cancelleria deve annotare in un capitolo speciale dedicato a ciascun minore:
- gli estremi del provvedimento che dispone il collocamento;
- il tipo di base normativa utilizzata, compresi i richiami agli articoli 330, 333 e 403 c.c. o all’articolo 25 del r.d.l. n. 1404/1934;
- il luogo del collocamento;
- l’eventuale collocazione protetta;
- l’eventuale intervento della forza pubblica, con indicazione della motivazione;
- i provvedimenti sugli incontri con i familiari;
- i provvedimenti di revoca o modifica del collocamento;
- l’eventuale qualificazione del minore come portatore di bisogni speciali.
Dal punto di vista pratico, questa è forse la parte più incisiva della riforma. Non perché modifichi i poteri del giudice, ma perché rende potenzialmente più controllabile il percorso del minore nel tempo. Un fascicolo frammentato tra provvedimenti, relazioni, comunicazioni dei servizi e prassi d’ufficio rischia di disperdere il quadro d’insieme. Un registro strutturato, se ben attuato, può invece aiutare a vedere durata, passaggi, proroghe, incontri e cambiamenti di collocamento.
Il nuovo Osservatorio nazionale: controllo, segnalazione, relazione annuale
L’articolo 2 della legge n. 37/2026 istituisce presso il Dipartimento per le politiche della famiglia l’Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie.
I compiti attribuiti all’Osservatorio sono rilevanti. Deve analizzare i dati del registro nazionale; effettuare segnalazioni alle autorità competenti su possibili situazioni di collocamento improprio emerse dal monitoraggio; promuovere ispezioni o sopralluoghi; presentare ogni anno, entro il 30 giugno, una relazione all’Autorità politica delegata per la famiglia, destinata poi alle Camere.
Qui la legge compie un passo ulteriore: non si limita a raccogliere dati, ma prova a costruire un ponte tra monitoraggio e attivazione istituzionale. È un passaggio importante, perché un sistema di tracciabilità privo di conseguenze operative resterebbe solo un archivio.
Perché la riforma conta davvero
La domanda giusta, però, non è se la legge sia formalmente nuova. La domanda giusta è se possa incidere sui problemi reali del settore.
La risposta più prudente è questa: sì, ma non automaticamente.
Sul piano normativo, la riforma ha un merito evidente. Porta al centro un’esigenza di trasparenza che nel diritto minorile è essenziale. Quando un minore viene allontanato dalla famiglia d’origine, il sistema deve essere in grado di sapere con precisione dove si trova, in base a quale provvedimento, con quali verifiche periodiche e con quali prospettive di rientro o di diverso progetto di tutela. Questo è un punto di civiltà giuridica prima ancora che di efficienza amministrativa.
Sul piano pratico, la legge potrebbe ridurre almeno una parte delle opacità che in passato hanno reso più difficile controllare gli affidamenti prolungati, i collocamenti poco chiari o la distanza tra il progetto scritto e la sua effettiva attuazione. Però il solo aumento della tracciabilità non coincide, da solo, con una migliore tutela del minore. Un registro segnala, fotografa, ordina. Non sostituisce la qualità delle decisioni giudiziarie, la tempestività dei servizi sociali, la disponibilità concreta di famiglie affidatarie formate, né la capacità degli enti territoriali di sostenere davvero la famiglia di origine.
Ed è qui che il discorso giuridico deve restare onesto. La legge n. 37/2026 non risolve il problema dell’affidamento improprio per decreto. Costruisce strumenti di controllo. È un passo utile, ma non sufficiente se non sarà accompagnato da decreti attuativi seri, interoperabilità dei dati, personale formato e una cultura istituzionale orientata al progetto individuale del minore, non alla sua mera collocazione amministrativa.
Le principali criticità interpretative e applicative
Il primo profilo delicato riguarda la privacy. La legge richiama espressamente il principio di minimizzazione dei dati e prevede il coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali. È una scelta doverosa. Tuttavia, proprio perché si parla di minori, famiglie vulnerabili, collocazioni protette e interventi della forza pubblica, la qualità delle regole tecniche attuative sarà decisiva.
Il secondo profilo riguarda il rapporto tra Stato, regioni, enti locali e autorità giudiziaria. La documentazione parlamentare della Camera ha già segnalato il tema del coordinamento tra competenze statali e competenze territoriali. Non è un dettaglio: il sistema dell’affidamento vive nella prassi dei servizi, nelle strutture disponibili, nelle risorse locali, nei rapporti tra tribunali e territori. Se il flusso informativo non sarà uniforme, il rischio è di creare un registro formalmente nazionale ma sostanzialmente disomogeneo.
Il terzo profilo riguarda la qualità del dato. Un registro vale quanto valgono i dati che riceve. Se le comunicazioni sono tardive, incomplete o non standardizzate, il monitoraggio perde forza. Per questo i decreti attuativi promessi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge saranno il vero banco di prova della riforma.
Il quarto profilo riguarda la disponibilità delle famiglie affidatarie. La legge censisce e monitora, ma non crea automaticamente nuove risorse familiari. In un sistema dove spesso le famiglie disponibili sono poche o distribuite in modo diseguale sul territorio, la tracciabilità deve accompagnarsi a politiche di sostegno, formazione e accompagnamento, altrimenti il rischio di ricorso eccessivo alle strutture non scompare.
Un esempio concreto
Immaginiamo un minore collocato fuori famiglia con un provvedimento urgente, poi inserito in comunità e successivamente trasferito in una famiglia affidataria. Nel vecchio assetto informativo, ricostruire con immediatezza la sequenza dei passaggi, le date, i provvedimenti autorizzativi degli incontri, gli eventuali interventi protetti e le modifiche del progetto poteva essere più complesso e dispersivo.
Con il nuovo articolo 9-bis, almeno sulla carta, questa vicenda deve risultare annotata in modo ordinato nel registro del tribunale. E, sul piano aggregato, il numero di casi di quel tipo deve confluire nel monitoraggio nazionale. Il vantaggio non è solo statistico. È soprattutto di leggibilità giuridica del percorso del minore.
La conclusione più solida
La Legge n. 37/2026 non va letta come una rivoluzione dell’affidamento familiare. Sarebbe una semplificazione sbagliata. Va letta, piuttosto, come una riforma di infrastruttura giuridico-amministrativa: meno enfasi sui principi nuovi, più attenzione a registri, controlli, dati, segnalazioni e responsabilità istituzionali.
Questo, però, non la rende marginale. Al contrario, la rende importante. Nel diritto di famiglia e dei minori, i vuoti informativi e i controlli deboli possono produrre effetti molto concreti sulla vita dei bambini e degli adolescenti. Sapere meglio, controllare meglio e segnalare prima non è burocrazia inutile, se serve a evitare permanenze improprie, inerzie decisionali e collocamenti non coerenti con il superiore interesse del minore.
La soluzione giuridicamente più prudente, oggi, è questa: considerare la legge n. 37/2026 un passo avanti serio, ma valutarne il successo non sul piano dell’annuncio politico bensì su quello dell’attuazione concreta. Saranno i decreti attuativi, la qualità dei flussi informativi e la capacità delle istituzioni di usare davvero questi strumenti a dirci se la riforma avrà rafforzato la tutela dei minori oppure se si sarà fermata alla sola tracciabilità formale.
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