E intanto a Porto Rico…

in Deontologia Professionale

Nel silenzio quasi generale dell’opinione pubblica legale europea, Porto Rico ha segnato un primato mondiale: è la prima giurisdizione al mondo ad adottare una regola autonoma e vincolante sulla competenza tecnologica degli avvocati. Non un semplice commento interpretativo, come accade negli Stati Uniti, ma una regola scritta, numerata, inserita nel corpus ufficiale delle regole deontologiche.

Dalla nota ABA alla Regola 1.19 di Porto Rico

Nel 2012, l’American Bar Association (ABA) aveva introdotto la cosiddetta “technological competence” come commento (Comment 8) alla Regola 1.1 sulle competenze dell’avvocato. Da allora, circa 40 Stati USA hanno adottato quel modello, mantenendolo come appendice “morbida” alla regola generale.

Porto Rico invece ha scelto un’altra strada, più chiara, più coraggiosa e decisamente più innovativa: una regola autonoma, la 1.19 “Technological Competence and Diligence”, introdotta con l’ordine ER‑2025‑02 della Corte Suprema, e che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

Un primato che cambia il paradigma

Mai prima d’ora un ordinamento giuridico aveva trasformato il dovere di competenza tecnologica da raccomandazione etica a obbligo deontologico autonomo e dettagliato.

Manuel Quilichini, ex presidente dell’Ordine forense portoricano e membro della commissione riformatrice, ha spiegato così la scelta: “Abbiamo deciso di scrivere una regola specifica, invece di limitarci a seguire il commento ABA alla Rule 1.1.”

Cosa dice la Regola 1.19

La norma stabilisce che ogni avvocato deve:

  • acquisire e aggiornare le competenze tecnologiche rilevanti per la sua attività;
  • usare la tecnologia con diligenza, consapevolezza dei rischi e responsabilità professionale.

I sette commenti ufficiali che accompagnano la regola precisano concetti cruciali:

  • la competenza non richiede essere ingegneri, ma comprendere rischi, limiti e benefici degli strumenti digitali;
  • l’uso negligente (es. non controllare notifiche elettroniche o contenuti AI) può essere illecito;
  • è necessario proteggere la riservatezza, informare i clienti, vigilare sulla formazione del personale, evitare abusi nella fatturazione;
  • si definisce chiaramente cosa si intende per “strumenti tecnologici” — incluso l’uso dell’intelligenza artificiale.

Un cambio di visione: l’avvocato come garante dell’etica digitale

L’approccio portoricano non è solo normativo: è culturale. L’avvocato viene visto come il regolatore attivo della tecnologia, non come semplice fruitore. È lui che deve sapere come, quando e perché impiegare strumenti digitali, preservando integrità, autonomia e controllo umano.

Perché è importante anche per l’Italia

Questo modello rappresenta un riferimento avanzato, anche per il nostro ordinamento.
Oggi in Italia:

  • non esiste alcuna norma deontologica sull’uso dell’IA o della tecnologia;
  • le responsabilità in caso di errori tecnologici (es. contenuti errati generati da software) non sono codificate;
  • non c’è obbligo di formazione tecnologica, né per titolari di studio né per il personale.

In quest’ottica, la Regola 1.19 non è solo una “curiosità americana”, ma un possibile precedente globale da studiare, adattare e proporre anche al CNF.

Conclusione

Porto Rico ha scritto la prima norma al mondo sull’avvocato digitale. Un cambio di paradigma, che sposta la tecnologia da accessorio a pilastro del dovere professionale.

Questa regola non impone di diventare esperti informatici, ma di essere professionisti consapevoli del mondo in cui esercitano. È un modello che, se adattato con intelligenza, può rappresentare una risorsa anche per l’evoluzione del diritto italiano.