Gratuito patrocinio anche per la negoziazione assistita.

in Procedura civile

Stiamo parlando di un disegno legge approvato dal Consiglio dei Ministri, quindi, al momento, non ancora normativa di legge, ma abbiamo comunque deciso di trattare la materia anche per approfittare della circostanza e sviluppare un excursus sulla figura del patrocinio gratuito, e come questo potrebbe estendersi se il disegno di legge producesse una norma definitiva.

Il Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi, detto semplicemente gratuito patrocinio,è un istituto che nasce con la Costituzione, nella quale all’articolo 24 cita testualmente “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.”

Gli intenti dei nostri Padri Costituenti erano chiari: garantire sempre ed a chiunque il diritto di difesa e di azione giudiziale, assicurandolo anche nella pratica, offendo, a chi non avesse la disponibilità di procurarselo, un avvocato che potesse perorare le cause anche dei soggetti più economicamente svantaggiati; l’avvocato sarebbe stato poi retribuito dallo Stato.

Oggi l’istituto del gratuito patrocinio è regolato dal Ministero della Giustizia, che ne stabilisce le forme ed i requisiti per potervi accedere. Innanzi tutto le pretese del ricorrente non devono essere manifestamente infondate. Per il richiedente la possibilità di essere ammesso al gratuito patrocinio, inoltre, è subordinata all’essere titolare di un reddito che non superi i 11.538,41 € annui. In caso di convivenza o matrimonio, tale soglia non deve essere superata sommando i redditi di tutti i soggetti conviventi. Nel caso in cui la causa riguardi materie prettamente personali, o l’oggetto della stessa sia proprio un conflitto con i conviventi, i redditi di questi ultimi non si sommano a quelli del richiedente. Ci sono poi altre regole specifiche riguardanti restrizioni e percorsi semplificati per poter accedere al gratuito patrocinio, per le quali si rimanda al sito del Ministero della Giustizia,.

La domanda di ammissione al gratuito patrocinio si presenta alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, che conserva un elenco di tutti i legali iscritti nelle relative liste, tra i quali è possibile scegliere il proprio rappresentante. Il Consiglio dell’Ordine, valutata la fondatezza della domanda ed il ricorrere dei requisiti di legge, accoglie o rigetta la domanda. In caso di mancato accoglimento, il richiedente può rivolgerla direttamente al giudice competente per la sua domanda, che provvederà con decreto.

Tutta questa procedura potrebbe essere presto concessa non solo nelle azioni giudiziarie ma anche nelle negoziazioni assistite, come dicevamo poc’anzi, cogliendo il plauso del Consiglio Nazionale Forense, che da tempo auspicava una simile disposizione di legge, in considerazione della natura della negoziazione assistita. Quest’ultima, infatti, è una procedura di negoziazione, che in determinati casi è resa obbligatoria, il cui svolgimento, attraverso assistenza legale, è condizione di procedibilità per la successiva, ed eventuale, azione giudiziaria. Una maniera per incentivare il raggiungimento di un accordo in funzione di taglio del contenzioso.

In tale ottica pare giusto estendere il gratuito patrocinio anche alla negoziazione assistita ai soggetti non abbienti, in quanto oramai obbligatoria in sempre più materie. Se così non fosse i soggetti meno capaci economicamente, non potendo sostenere le spese legali di una negoziazione assistita, si vedrebbero preclusa anche a via giudiziale, conseguente ed eventuale al mancato raggiungimento di un accordo in via negoziale.