Molte cause che vedono come danneggiato un condomino finiscono presto per risolversi in uno “scaricabarile” di responsabilità tra l’amministratore, quale responsabile della cura e manutenzione della parte comune dell’edificio, e l’impresa che su di esso ha svolto gli ultimi lavori.
Proprio per tale motivo ancora più importanza è da attribuirsi alla sentenza della Cassazione numero 22163/2019.
Il caso in cui i Supremi Giudici sono intervenuti riguardava un incendio del plexiglas di copertura del lucernario, causato dal maldestro uso della fiamma ossidrica adoperata da un operaio mentre era intento a svolgere dei lavori di ordinaria manutenzione per eliminare piccole infiltrazioni d’acqua. Ben presto l’incendio si è propagato, distruggendo completamente l’intera copertura.
Il punto di discussione era sull’articolo da applicare nel caso concreto: l’art. 2051 cc. (ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo provi il caso fortuito), come sostenevano alcuni condomini danneggiati, o l’art 2053 c.c. (il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione), come sostenuto degli amministratori gestori dell’immobile.
La Cassazione ha sostenuto che, essendo la causa dell’incendio non ascrivibile alla strutta dell’immobile, la relativa responsabilità è da ritenersi dei gestori dell’immobile stesso, in quanto committenti nei confronti dei lavori eseguiti con superficialità e nel totale sfregio di tutte le normative di sicurezza. Per custodi/gestori, proseguono i Supremi Giudici, non devono intendersi solo i proprietari dell’immobile, ovvero i condomini, in quanto sono definibili custodi anche tutti gli altri soggetti, pubblici o privati, che possiedono o anche solo detengono la cosa, anche se questa non è di loro proprietà. I giudici hanno precisato che “Nel contratto di appalto non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e con esso la responsabilità di cui all’articolo 2051 c.c. Del resto l’articolo 1117 c.c. inserisce la facciata ed il tetto dell’edificio nelle parti comuni e sulle stesse l’amministratore del condominio deve esercitare una particolare vigilanza.”
La sentenza, dunque, riconosce una vasta responsabilità in capo agli amministratori, anche nel caso in cui i danni siano stati opera dell’intervento di un terzo, quale un’impresa di manutenzione, in quanto la scelta della stessa rende il committente responsabile del suo operato.