Opposizione alla multa: vale il termine di 20 giorni.

in Codice della Strada

In materia di ricorso avverso le sanzioni amministrative comminate dalle autorità addette al controllo della circolazione stradale è sempre regnata una certa confusione sui tempi utili per le relative impugnazioni.

Ha cercare di mettere chiarezza su tale delicata questione è intervenuta la Corte di Cassazione.

I supremi giudici erano stati aditi da un automobilista romano che lamentava di aver ricevuto una cartella di pagamento, assumendo, tuttavia, di non aver mai ricevuto la notificazione del relativo verbale. L’Avvocatura di Stato, costituita in rappresentanza di Roma Capitale, resistendo all’opposizione, riteneva, allegando specifica documentazione, che il verbale sarebbe stato notificato, in quanto contraddistinto dal visto per “compiuta giacenza”.

I giudici, sulla relativa questione procedurale, intervenuti con l’ordinanza 22094/19, hanno stabilito che, “In applicazione dell’art. 617 c.p.c. le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato all’art. 480, terzo comma c.p.c con atto di citazione da notificare a temine perentorio di 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.”

In applicazione al caso di specie, i vizi relativi alla notificazione della cartella di pagamento avrebbero dovuto essere sollevati entro il termine previsto dall’art.617 c.p.c., ovvero 20 giorni, termine che, non essendo stato rispettato dal ricorrente, ha causato il rigetto della relativa domanda.

In definitiva e in via generale, si ricorda di prestare la necessaria attenzione al termine da proporre per le azioni aventi ad oggetto le impugnazioni della sanzioni amministrative riguardanti presunte violazioni del codice della strada, qualunque sia l’Autorità emanante la sanzione.

Le impugnazioni oltre il 20 giorno dalla presunta violazione subita ad opera della pubblica amministrazione non saranno, infatti, più oggetto di valutazione.