La separazione con addebito e le “foto compromettenti”.

in Diritto di Famiglia

La separazione giudiziale, ovvero quella che si ottiene dinnanzi al giudice, può avvenire con o senza richiesta di addebito all’altra parte. Come noto, la separazione può essere richiesta per molteplici ragioni e laddove queste siano riconducibili ad uno solo dei due coniugi, spetta a questi il pagamento delle intere spese processuali.

Spesso capita, in tali fasi molto delicate della vita di una persona, di “incattivirsi” nei confronti del coniuge, volendo addossare a lui le intere spese della separazione, soprattutto se questa deriva da un suo tradimento reiterato. Il consiglio ovvio che tutti gli studi legali dovrebbero dare, però, è quello di non cercare una “lotta” vera e propria, per il bene dei figli e anche delle tasche dei coniugi, evitando di inoltrarsi in una lunga battaglia legale dall’esito sempre incerto. Spetterà infatti, nonostante le richieste, sempre al giudice decidere se addebitare le spesa ad uno solo o comunque se dividerle. Il coniuge traditore, potrebbe infatti imputare il suo tradimento ad un precedente tradimento dell’altro coniuge o semplicemente alla vita diventata insostenibile nella coppia. Va da se che “giudicare” in questi casi appare estremamente difficile, come difficile è imputare ad uno solo dei due la rovina del rapporto. Solitamente, infatti, il tradimento è “l’ultima goccia” di una storia già rovinata precedentemente. Per questo motivo spesso i giudici dividono equamente le spese, dopo anni di discussioni e accese diatribe, che non fanno altro che rinnovare rabbie e rancori, che potrebbero essere prevenuti accedendo ad una separazione extragiudiziale consensuale (più veloce ed economica).

Dopo tale necessaria introduzione dobbiamo comunque riportare una massima tratta da una recente sentenza della Cassazione, che pare contraddire il nostro precedente ragionamento. “Ai fini della pronuncia di addebito per violazione del dovere di fedeltà, le foto ritraenti il marito in atteggiamento di intimità con un’altra donna fanno presumere, secondo la comune esperienza, l’esistenza tra i due di una relazione extraconiugale.” (Cass. Sez VI, ordinanza 4899/2020)

Nel caso concreto, il marito era stato riconosciuto responsabile della separazione, a lui in conseguenza addebitata, in quanto avrebbe tradito ripetutamente la moglie, come sarebbe emerso dal foto che lo ritraevano con un’altra donna. A nulla sono valse le opposizioni dell’omo che ricorreva fino in Cassazione, sostenendo che le foto non avrebbero dimostrato nulla, se non uno spirito amicale con la donna ritenuta falsamente amante.

I giudici si sono espressi come sopra, ma va da se che distinguere una foto in cui due persone vengono ritratte in atteggiamenti amicali da una in cui due, invece, tengono atteggiamenti “intimi” e realmente difficile e opinabile.

In un caso analogo la Corte di appello dell’Aquila, per esempio, con la sentenza 2060/2019, non ha pronunciato l’addebito a fronte della produzione di fotografie che ritraevano la moglie in numerosi selfie e fotografie ambigue con un altro uomo.

Alla luce di tutto ciò si invita nuovamente i coniugi in crisi ad usare la lucidità e la lungimiranza, anteponendola alla rabbia e al rancore, definendo la questioni amichevolmente, con l’obbiettivo di avere tempi brevi e certi oltre che un sicuro risparmi economico.