Attività sessuali in automobile, cosa si rischia?

in Codice della Strada

Le automobili attribuiscono un duplice vantaggio ai trasportati: la possibilità di muoversi e di avere una discreta intimità nel tragitto.

Da quest’ultimo punto ne deriva la possibilità di assere sorpresi in atteggiamenti amorosi poco consoni ad un luogo pubblico, e non bisogna farsi ingannare: la vettura non è un luogo, il luogo di riferimento è lo spazio nel quale la stessa sosta. Tale discorso non prevede eccezioni, a prescindere dall’eventuale presenza di vetri scuri o fortemente riflettenti che impediscono la vista dei soggetti trasportati (i vetri non possono limitare rumori o movimenti molesti che potrebbero infastidire i passanti).

In Italia, il reato di atti osceni in luogo pubblico è stato depenalizzato, nel senso che non prevede più la detenzione, ma le sanzioni pecuniarie amministrative rimangono, potenzialmente molto rilevanti. L’articolo 527 del codice penale dispone che “Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Sono, dunque, previste sanzioni molto salate che vanno dai 5.000 ai 30.000 euro. Il sistema per quantificare la sanzione è sempre correlato alla facilità di accesso al luogo incriminato. Più un luogo è isolato, più è difficile danneggiare con i propri atteggiamenti ignari passanti, più la sanzione sarà lieve. Viceversa, più il luogo è facilmente accessibile, più il pericolo di danneggiare terzi è alto, più la sanzione sarà gravosa. In considerazione di tale ratio ben si può comprendere, dunque, come la reclusione sia mantenuta nei casi in cui gli atti vengano posti all’interno o nelle immediate vicinanze di scuole o altri luoghi (come parchi e loghi di ritrovo) abitualmente frequentati da minori se da ciò ne deriva il pericolo per questi ultimi di assistervi.

Inoltre è bene specificare che la sanzione pecuniaria viene comminata ad entrambi i contravventori, quindi di fatto, l’esborso sarà doppio.