Imputabilità dei minori nei gruppi delinquenziali.

in Diritto di Famiglia

In numerosi articoli pubblicati in precedenza abbiamo affrontato il tema della delinquenza minorile di gruppo, delle sue dinamiche e ragioni sociali, psicologiche e delle conseguenze penali delle stesse. Abbiamo toccato il tema delle tutele per le vittime e per le famiglie che si trovino coinvolte in tali circostanze. Ci siamo impegnati ad offrire spunti di riflessione e assistenza a tutti i soggetti che vogliano approfondire l’argomento della tutela dei minori e del rapporto tra famiglia e adolescenti.

Per dare un apporto più completo a tali questioni abbiamo deciso di pubblicare una serie esplicativa di articoli che possano dare una visione più specifica al lettore interessato.

Commenteremo ed esporremo casi concreti, realmente accaduti, attraverso i quali mostreremo come si può intervenire in concreto sulla devianza minorile e come si possa prevenire e contrastare.

Il primo fatto che abbiamo deciso di sottoporvi in questa rassegna avente ad oggetto casi reali di devianza minorile, riguarda un gruppo di ragazzi, una decina di adolescenti maschi, che si sono presentati ad una festa privata, alcuni invitati altri no.

Mentre una parte di questi distraeva i padroni di casa, l’altra parte si disperdeva nell’abitazione dove commetteva azioni di danneggiamento di suppellettili, imbrattamento di muri, furto di soprammobili, per poi abbandonare tutti l’edificio, fuggendo disordinatamente. Denunciati e rintracciati i minori sono stati giudicati dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale per i Minorenni di Milano. Il g.u.p. emanò sentenza di non doversi procedere per incapacità di intendere e volere degli imputati dovuta ad immaturità. Alcuni erano minori di 14 anni: quindi direttamente non imputabili. Avverso la sentenza il Procuratore generale impugnava la pronuncia del giudice, presentando doglianza limitatamente alla ravvisata non imputabilità e chiedendo il rinvio a giudizio degli imputati davanti al Tribunale.

La Corte d’appello accolse il ricorso, anche perché non era stata richiesta nessuna perizia psicofisica degli imputati, ma la loro immaturità era stata basata solo su osservazioni empiriche del giudice, ritenute non sufficientemente motivate. Il Tribunale però, nuovamente, decretò la non imputabilità dei soggetti per difetto di maturità, esponendo, tra le motivazioni l’impossibilità di effettuare tale accertamento per eccessiva distanza cronologica dall’epoca dei fatti. Erano infatti trascorsi 6 anni dalla commissione del reato e 4 dalla pronuncia del g.u.p.

In un orientamento ben consolidato, infatti, la Corte di Cassazione aveva sostenuto che: “Nel caso in cui per il tempo trascorso dal fatto e per l’età frattanto raggiunta dall’imputato, l’accertamento della capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne al momento del reato non può più essere effettuata utilmente o si rilevi addirittura impossibile, l’imputato deve essere assolto, ai sensi del combinato disposto degli art. 85 e 98 c.p., quale persona non imputabile senza aggiunte e specificazioni.” (Corte di Cassazione, Sezione III, 24 maggio 1978, n 6305).

I giudici, inoltre, affermarono che la non imputabilità di un minore può essere sostenuta anche in assenza di una specifica infermità mentale. Le due condizioni, sono tra loro indipendenti poiché si basano su cause ontologicamente diverse. Lo affermano unanimemente sia la dottrina che la giurisprudenza (Corte di Cassazione, Sezione II, 5 maggio 1983, in Cassazione Penale, 1985). Si concorda sul fatto che la capacità di intendere e volere dell’infradiciottenne non consiste solo nell’assenza di situazioni patologiche: l’esclusione del vizio di mente non comporta automaticamente il riconoscimento della capacità del minore, dovendosi sempre effettuare un’indagine specifica in ordine alla diversa capacità richiesta dall’articolo 98 c.p..

I minori, infatti, furono giudicati incapaci di intendere e volere, nonostante non affetti da nessuna infermità. Dimostravano, al contrario, un’adeguata scolarizzazione ed un normale livello intellettivo. Per i giudici, però, risultava evidente un difetto di tipo etico, palesatosi in un’insufficiente capacità di introiezione di regole comportamentali, tale da impedire un adeguato apprezzamento del disvalore sociale dell’atto compiuto. I minori dimostrarono, secondo il Tribunale, irrazionalità e compulsività della condotta, ovverosia “uno smarrimento temporaneo della loro capacità di controllo e determinazione.

Secondo la sentenza, l’aumento dell’impulsività, tipico del periodo adolescenziale, ha portato gli imputati a comportamenti dettati più dal desiderio che dalla ragione. I giudici diedero la colpa del reato al gruppo in quanto, se non ci fosse stato, i membri singoli “non avrebbero assunto il rischio di compierlo, essendosi verificato un processo di spersonalizzazione e di irresponsabilità non altrimenti giustificabile”. Ciò pare confermato dal fatto che non tutti i soggetti avevano partecipato attivamente all’azione criminale, ma solo quelli “più deboli e meno capaci, pertanto meno maturi”, in quanto più facilmente influenzabili e trascinabili.

Il gruppo, in questo caso, risulta così essere un vero e proprio “scudo” nei confronti dei minori che ne fanno parte, contrariamente a quanto avviene per i reati compiuti dai maggiorenni in raggruppamenti di persone.

Infatti questi ultimi sono considerati più gravi dei reati compiuti dai singoli. L’art. 112 n. 1, in particolare, prevede l’applicazione di un’aggravante per chi partecipi alla commissione di un reato, che sia compiuto da 5 o più soggetti agenti. Questo perché il fine aggregativo tra maggiorenni e minorenni realizza obbiettivi soggettivamente opposti.

I minorenni in gruppo si uniscono senza fini penalmente rilevanti, l’azione criminale nasce quasi sempre spontanea o con poca premeditazione. I criminali maggiorenni, presumibilmente più maturi, al contrario, si aggregano con il fine di aumentare le possibilità di successo delle loro azioni, cercando nella superiorità numerica una via di successo sicura dell’azione criminale.

Per questo l’agire in gruppo risulta essere più pericoloso per la società e degno, quindi, di una più grave sanzione, rispetto all’agire da solo, perché toglie concrete possibilità di difesa alla vittima. Genericamente queste azioni criminali risultano ben architettate e organizzate, con tutti i singoli membri che eseguono mansioni specifiche e preordinate. E’ possibile così considerare tutti i membri come delinquenti singoli, in quanto il gruppo è strumentale per raggiungere un fine, spesso lucrativo, voluto da tutti i componenti del gruppo.

Al contrario, nei reati minorili di gruppo, il raggruppamento è il fine stesso, mentre il reato è lo strumento per rafforzarlo, cementandone la sua coesione

Bibliografia

  • F. MARTELLI, R. BIANCHETTI, Criminalità minorile: analisi fenomenologica e casistica nei reati di gruppo, in Cassazione penale, 2004, p. 2578.
  • M. AZZACCONI, Il processo penale minorile e le misure a tutela del minore, in Famiglia e minori, 1996, n. 10.
  • V. MANTOVANI, Psicopatologia dell’adolescenza e concetto di immaturità nel processo penale minorile, 3° corso di formazione in Psicologia giuridica, psicopatologia e psicodiagnostica forense a cura dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, 2003.
  • F. MARTELLI, R. BIANCHETTI, Criminalità minorile: analisi fenomenologica e casistica nei reati di gruppo, in Cassazione penale, 2004.