Il DPCM, per esteso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è un decreto deciso al di fuori del Parlamento, emesso direttamente dal Presidente del Consiglio e sotto la sua responsabilità personale.
Persino il governo, nella sua interezza, viene di fatto escluso dal potere decisorio del soggetto emittente, che, come abbiamo detto, è il solo Presidente del Consiglio.
Nella prassi, precedentemente al Covid, i DPCM venivano utilizzati come decreto attuativo/tecnico in settori ben precisi e regolati da una legge decisa in parlamento, dal quale il DPCM traeva la sua legittimità.
Infatti, questo è formalmente un atto di terzo livello gerarchico, un atto amministrativo vero e proprio, sottoposto alla Costituzione e alla legge. Ciò vuol dire che non può in nessun caso contrastare né con norme contenute nella nostra carta Costituzionale, né con leggi o atti aventi forza di legge decisi del nostro Parlamento.
La nostra Costituzione aveva previsto un mezzo legislativo da utilizzare in caso di stati di emergenza, stiamo parlando, ovviamente, dei decreti legge.
Previsti all’art. 77 Cost, la norma dispone che: “Il Governo non può, senza delegazione delle Camere , emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.”
I decreti legge sono sempre stati utilizzati in casi analoghi, ma più circoscritti, ad un’emergenza pandemica come quella del Covid, in considerazione del fatto che una crisi di portata nazionale di tale portata non si è mai verificata nella storia del nostro Paese. Decreti legge sono stati utilizzati dai governi per intervenire dopo terremoti, alluvioni o altre catastrofe naturali, poca roba se paragonate al contagio internazionale da Corona Virus. Ed è proprio questa la leva utilizzata dal nostro governo per utilizzare uno strumento che per le sue derive autoritarie ha fatto storcere il naso a qualcuno.
Il DPCM, infatti, non è controllato dal Parlamento in nessun termine, come avviene per i decreti legge, e anche il resto del governo ne è di fatto escluso (il Consiglio dei Ministri, ovvero tutto il Governo, è responsabile dell’emissione di un decreto legge). Infine il DPCM non si cancella retroattivamente se non viene convertito entro 60 giorni dalla sua ammissione.
I vantaggi in termini di flessibilità e velocità di decisione, dunque, sono molteplici, adeguati, secondo la maggioranza che sostiene il governo del nostro Paese, alla crisi internazionale che sta caratterizzando tutto il 2020.
Anche molteplici giuristi esterni al mondo politico si sono posti lo stesso interrogativo e i pareri sono discordanti; forse l’ultima parola la avremo alla fine di questa fase sanitaria.