La Corte dei Conti, questo temutissimo “mostro” per tutti i dipendenti pubblici.

in Diritto Amministrativo

La Corte, attraverso le sue Sezioni territorialmente competenti, esercita il controllo sulla gestione delle amministrazioni con l’obiettivo di accertare tempestivamente ritardi e anomalie nell’azione amministrativa e adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le disfunzioni accertate. Accerta inoltre la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa (come stabilito nella legge 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modifiche).

Ad alimentare l’attività di controllo sulla gestione sono i monitoraggi periodici sull’andamento della gestione effettuati dalla Corte attraverso l’incrocio di dati contabili, finanziari ed economici.

L’attività di controllo della Corte procede per fasi:

1) Fase dell’istruttoria. Il magistrato istruttore della Sezione competente della Corte richiede alle amministrazioni ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare accertamenti diretti. Possono essere disposte audizioni di dirigenti e figure apicali degli uffici o di funzionari da essi delegati. Le audizioni sono, di norma, verbalizzate.

2) Fase del confronto-contraddittorio con le amministrazioni. Al termine dell’istruttoria il magistrato redige una bozza di relazione, da illustrare in sede di adunanza collegiale della Sezione in contraddittorio con l’amministrazione controllata, in cui espone i fatti presi in considerazione e le proprie valutazioni. Nella relazione sono illustrate le prassi non conformi alla legge o al principio della sana gestione finanziaria e mira a sollecitare comportamenti autocorrettivi dell’amministrazione controllata. Per la discussione della relazione il Presidente della Sezione dispone con ordinanza la data e il luogo dell’adunanza (almeno 15 giorni prima, per consentire alle amministrazioni la predisposizione e il deposito di memorie scritte). Le amministrazioni possono svolgere anche intervento orale attraverso i propri legali rappresentanti.

3) Esame delle misure correttive adottate dall’amministrazione. Le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Sezione della Corte, entro 6 mesi dal ricevimento della relazione, gli atti e le misure poste in essere per sanare le anomalie riscontrate. Spetta a ciascun magistrato relatore il monitoraggio di tali misure. Il magistrato richiede l’acquisizione della filiera dei provvedimenti adottati dall’amministrazione, stimolando quest’ultima a puntuali riscontri sulla loro pertinenza agli obiettivi da raggiungere e sui risultati autocorrettivi complessivamente raggiunti.