Sono sotto indagine?

in Diritto Penale

Può capitare lungo la vita di ogni persona di avere problemi con la legge. Ancora peggiore di tale evenienza è non sapere se si hanno problemi con la legge in questo preciso momento.

Un po’ di anni fa, dopo una discussione animata siete stati minacciati di essere denunciati? In un momento di rabbia siete passati alle mani e, dopo l’identificazione dei carabinieri non ne avete saputo più niente? Avete ansia perché temete ci siano in corso accertamenti sul vostro conto?

La richiesta del modulo ex 335 cpp fa al caso vostro.

Le indagini, per loro stessa natura sono segrete. Il fine evidente è non intralciare le stesse. Va da se che un soggetto che sa di essere indagato potrebbe disfarsi delle prove, o rendere molto più difficoltoso il loro reperimento, quindi il nostro legislatore ha deciso che, una volta iscritta una notizia di reato , in seguito all’esposizione di una denuncia, querela, referto o qualsiasi altro atto o fatto idoneo alla suddetta iscrizione, l’indagato non sia messo al corrente delle stesse indagini in corso.

L’avviso di garanzia, avente lo scopo di annunciare l’esistenza di indagini in corso, contente l’oggetto dell’accusa, il nominativo del p.m. inquirente e altre notizie afferenti al reato su cui si sta indagando, viene inviato, al fine di garantire il diritto di difesa, solo in un momento successivo, ovvero durante l’espletamento di determinati eventi quali l’interrogatorio dell’indagato, il fermo, le perquisizioni e altro.

Ma se questi atti non vengono disposti dal pm, il quale potrebbe anche ritenere di non utilizzarli, l’indagato potrebbe non sapere di essere sotto indagine.

In linea di massima, le tempistiche delle indagini hanno come durata 6 mesi, che possono essere prorogati dal giudice per le indagini preliminari fino a un massimo, per le indagini più complesse, a 18 mesi.

Entro questo lasso di tempo per sapere se una Procura sta indagando su di voi, l’unico modo è esporre una richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato (artt. 335, co. 3° C.P.P., mod. dall’art. 18 L. 8.8.95 n° 332, 110 bis D.L. 271/89).

In alcune Procure vi è possibilità di richiederlo direttamente on-line, in altre è possibile presentare la richiesta tramite PEC, in altre ancora è necessario recarsi a consegnare il modulo brevi manu.

A questo modulo, che deve essere sottoscritto dall’istante, bisognerà allegare la carta d’identità del richiedente, che potrà essere o la persona a cui il reato è attribuito, o la persona offesa dal reato, immaginiamo, per esempio un denunciante che voglia sapere che fine a fatto l’indagine partita proprio dal suo atto, o gli avvocati di entrambi questi soggetti. In tali casi è necessario allegare anche la procura alle liti rilasciata e sottoscritta dall’avvocato e dall’assistito.

La richiesta non ha costi ne marche da bollo da pagare.

Ricordiamo, infine, che ogni Procura gestisce il suo registro delle notizie di reato.

Normalmente la Procura competente per la provincia ove avete presumibilmente commesso o subito il reato, è quella competente per l’indagine, ma se non ne siete sicuri, forse converrebbe procedere alla stessa richiesta nei confronti di più Procure (in una Procura potreste vedere l’assenza di indagini in corso, semplicemente perché non era competente, mentre l’indagine è tutt’ora in corso in un’altra circoscrizione affidata a un’altra provincia, senza che la Procura a cui avete fatto richiesta ne abbia notizia).

I moduli sono reperibili sul sito di ciascuna Procura, sostanzialmente hanno lo stesso contenuto, ma possono differire leggermente per la forma.