Gli Atti dell’UE.

in Diritto Amministrativo

Gli atti con i quali l’Unione interviene sulle normativa dei paesi membri sono ben definiti.

Ne forniamo illustrazione e spiegazione, con particolare attenzione alle varie differenze.

Tutti questi atti sono previsti dall’art. 288 del TFUE. Innanzi tutto troviamo i regolamenti. Questi prevedono un atto di portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi, direttamente applicabile in tutti i Paesi a cui è destinato.

Viene considerato, giustamente, l’atto più incisivo sulla politica normativa degli Stati membri ed è pubblicato, congiuntamente alla motivazione, nella Gazzetta Ufficiale Europea.

Poi abbiamo la direttiva. Questa, come il regolamento è sempre motivata, ma a differenza di quest’ultimo, ha portata individuale (viene di norma indirizzata a singoli Paesi membri), non è obbligatoria in tutti i suoi elementi, ma lo è solo nel risultato che s prefigge.

La direttiva mostra il fine, l’obbiettivo dato che deve essere raggiunto. I mezzi per far si che ciò accada, sono lasciati alla legislazione libera dello Stato membro. La direttiva, quindi, ha bisogno di un intervento legiferante di secondo livello per poter dare i suoi frutti.

La direttiva, inoltre viene notificata al Paese a cui è indirizzata, e la sua inosservanza rende responsabile lo Stato nei confronti del cittadino che da questa mancata applicazione risulti danneggiato.

Infine abbiamo le decisioni, che sono atti motivati aventi portata individuale (indirizzabili a singoli Stati, ma anche a singole persona fisiche o giuridiche), che è obbligatorio e direttamente applicabile (come il regolamento che però ha portata generale).

Le ultime forme che possono rivestire gli atti sono i pareri e le raccomandazioni. Parte della dottrina non li distingue nemmeno, sostanzialmente i primi forniscono un opinione informale dall’ente emittente, mentre i secondi sono più delle sollecitazioni a tenere un determinato comportamento su una determinata questione.