l contratto di appalto pubblico.

in Contratti

Lo Stato, troppe volte in ritardo, rimane il creditore comunque più sicuro.

Lo Stato adempie ai suoi crediti, se non lo facesse sarebbe solo perché è fallito, e ciò ingenererebbe una serie di problemi enormi a livello di Paese, di tenuta del sistema, molto più gravi dell’inadempimento delle pur giuste pretese del singolo creditore.

Molto spesso lo Stato paga in ritardo a causa dei suoi funzionari, e, ancora più spesso, a causa della macchinosa burocrazia, in cui gli stessi impiegati rimangono intrappolati, più impegnati a togliersi responsabilità potenziali (anti-corruzione, mancanza di trasparenze, carenze nel garantire la libera concorrenza ecc.) piuttosto che dare veloce conclusione ad una procedura.

Per chiunque fosse interessato a trattare con lo Stato, necessitano alcune terminologie fondmentali.

La prima è la legge fondamentale dei contratti pubbilici, ovvero il famoso codice degli appalti, cioè il D.Lgs. 50/2016, il monolitico atto normativo, che, anche se rivisto ciclicamente (da ultimo il così detto “decreto sblocca cantieri”) è ancora la legge fondamentale che regola la materia.

Il suo obbiettivo era bilanciare in maniera efficiente da una parte la velocità della procedura, dall’altra la sua correttezza, nel rispetto di tutti i principi di legge quali il contrasto alla corruzione, la trasparenza, la libertà di concorrenza a livello europeo ecc. ecc.

Per alcuni è poco riuscito, visto che nonostante tutto il nostro Paese è ancora tra i più corrotti del mondo, alcune forze politiche mirano alla sua totale abolizione, per altre autorità, prima tra tutte l’Autorità Nazionale Anticorruzione, è un baluardo senza il quale saremmo messi molto peggio, tantè che a oggi esiste.

Questa identifica due soggetti fondamentali: le stazioni appaltanti e gli operatori economici.

Per quanto attiene alla stazione appaltante in via generale, può dirsi che assumono la veste di “stazione appaltante” tutti quei soggetti che per individuare l’operatore economico con il quale stipulare un contratto pubblico per la fornitura di beni, la prestazioni di servizi o la realizzazione di un’opera, sono obbligato a dare avvio ad una procedura ad evidenza pubblica che tuteli diversi principi di rilevanza comunitaria, primo tra tutti quello di concorrenza e parità di trattamento. Più nel dettaglio, è l’art. 3, c. 1, lett. o) che riconduce all’espressione “le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g)”.

Dunque, sono “stazioni appaltanti”, le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. Ma si considerano “stazioni appaltanti” anche le imprese pubbliche che svolgono attività dei settori speciali, nonché gli altri soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice. Tale osservazione può essere disposta anche da altri atti legislativi. Ad esempio, le società in house sono tenute al rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici ai sensi del d.lgs. n. 175/2016.

Per operatori economici invece si intendono qualunque soggetto che offre sul mercato le proprie prestazioni, indipendentemente dalla qualifica giuridica-imprenditoriale rivestita. Da un punto di vista interpretativo, fondamentale risulta il richiamo al Considerando 14 della Direttiva UE 24/2014, nella quale viene accolta una interpretazione estensiva della nozione di operatore economico. A livello nazionale, il d.lgs. n. 50 del 2016 riconduce alla categoria degli “operatori economici” le persone fisiche o giuridiche, gli enti pubblici, i raggruppamenti di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, gli ente senza personalità giuridica. Dunque, ad esempio, l’operatore economico può essere una persona fisica con partita I.V.A. iscritta in un albo professionale, oppure una ditta individuale iscritta alla camera di commercio o una società di persone, una società di capitale ma pure un ente pubblico.

Tali soggetti possono partecipare alla gara pubblica indetta dalla stazione appaltante singolarmente oppure in raggruppamento temporaneo d’impresa. Per raggruppamento temporaneo d’impresa si intende un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.