Ciclicamente balzano sotto le luci della ribalta provvedimenti della Corte di Giustizia Ue contro il nostro Paese, che è già stato multato, sanzionato, richiamato in diversa occasioni dai Giudice europei.
É capitato quando ci hanno condannato per l’eccessiva lunghezza dei processi, quando hanno definito le nostre pene “inumane e degradanti”, quando hanno rilevato l’illiceità dell’ergastolo irreversibile e ancora in altre occasioni. Curiosamente, però, il procedimento che c’è alla spalle di tali discussi procedimenti è sempre taciuto.
Proveremo, dunque a fare luce su ciò.
Innanzi tutto dobbiamo partire dal fatto che le violazioni agli obblighi nascenti dai trattati o atti vincolanti emessi dall’Ue, compiute dagli Stati membri, sono sanzionabili dalla Corte di Giustizia. Tale intervento, in effetti, è necessario se si vuole mantenere un’applicazione del diritto uniforme in tutto il territorio facente parte dell’Unione.
Solo prevedendo la possibilità di irrogare sanzioni nei confronti di chi non applica trattati fondamentali come la CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo) o i principi di libera circolazione di uomini, merci e capitali, questi hanno compiutezza.
Il primo passo di “denuncia” dell’infrazione alla Corte può essere fatto o dalla Commissione o da uno Stato Membro. A questo punto è la stessa Commissione che interviene, attraverso l’emissione di un parere motivato, e dopo aver sentito le difese dello Stato segnalato, ad emettere la lettera di mora (diverse, in questi ultimi anni, sono pervenute ai nostri governi, quali ammonimenti a tenere il debito pubblico sotto controllo).
Se all’emissione della lettera di mora non segue un adeguamento del Paese destinatario, allora, altra decisione meramente politica e non solo giuridica, la Commissione può decidere di adire la Corte di Giustizia Ue. Quest’ultima è chiamata ad interpretare il diritto europeo e, in base a ciò, sentenziare se vi fosse stata o meno infrazione dello stesso Stato. Non solo, nella decisione la Corte deve anche indicare allo Stato come porvi rimedio; rimane allo Stato il potere di individuare concretamente i modi per adeguarsi al diritto europeo, come da indicazione dell’organo giurisdizionale.
Infine, se l’adeguamento adottato dallo Stato non fosse sufficiente, non si può far altro che aprire una nuova procedura daccapo, in quanto non è prevista una procedura esecutiva, come invece è prevista nel nostro diritto civile, per esempio.