Un locatario, sia un appartamento, una casa vacanze, una villa, un terreno, è tenuto a chiedere il permesso al proprietario prima di prendere un animale domestico (sia esso cane, gatto, canarino o altro)? Se non lo fa, ma decide di comprarlo dopo aver sottoscritto il contratto di locazione, all’insaputa del locante, questi è tutelato dalla legge nel caso tema danneggiamenti imprevisti alla sua proprietà?
Il tema degli animali domestici è oramai da anni al centro di varie diatribe. Da una parte vi è il diritto della persona di poter decidere di tenere un animale, dall’altro quello del proprietario di tutelare il suo riposo e il suo patrimonio da un potenziale pericolo.
La riforma che nel 2012 ha modificato l’art. 1138 c.c. che oggi ha la seguente conformazione: “1. Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione. 2. Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. 3. Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107. 4. Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137. 5. Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.”
Come si può notare all’ultimo comma il possesso o la detenzione di animali domestici viene riconosciuto implicitamente come un diritto. Tale diritto non può essere negato dal regolamento di condominio. Parrebbe quindi vigere la libertà di chiunque, anche all’interno di un condominio, ad adottare un animale.
Diverso è se nel contratto di locazione venisse prevista una clausola diversa. Il locante può esigere che sul contratto siano vietati l’ingresso di animali, nel qual caso, o il potenziale inquilino accetta, dovendo dunque rispettare la clausola interna al contratto sottoscritto, oppure rifiuta l’intera proposta locatizia. Rientra nella libertà di contrattare tra le parti. Se invece nulla viene previsto in fase precontrattuale, la risposta sembra essere affermativa.
Il proprietario dell’immobile non può imporre in fase successiva al contratto, il divieto di possedere animali domestici. Rimane in capo all’inquilino l’obbligo ex lege di mantenere in buone condizioni l’oggetto del contratto di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto.