Le principali tipologie di società in Italia per le piccole imprese.

in Impresa e Società

Abbiamo già analizzato in un precedente articolo il contesto economico italiano idoneo per ragioni storico e culturali alla fioritura delle piccole e medie imprese. Abbiamo osservato i dati che rivelano l’importanza e la crescita di introiti di queste ultime, nonostante le nuove difficoltà connaturate al progresso e, soprattutto, alla globalizzazione. Abbiamo, infine, analizzato anche i vari tipi di impresa unipersonale più utilizzate dalle nostre piccole e micro imprese (che, come abbiamo osservato, superano il 99% di tutte le imprese registrate in Italia). Se sei interessato a tali argomenti, ti invitiamo a reperire il precedente articolo.
Passiamo ora alle vesti giuridiche delle piccole e medie imprese generate da un gruppo di persone. Queste iniziano la loro attività sicuramente più agevolmente, poiché è più facile creare un capitale atto alla realizzazione di un’impresa partendo dai conferimenti di più persone anziché da una sola. Le più semplici come amministrazione e con i costi di gestione più bassi sono sicuramente le società di persone, che, infatti, sono in assoluta priorità, le maggiormente scelte dai piccoli imprenditori che vogliano creare società. Si dividono in società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice.
Cominciamo analizzando la società semplice (artt. 2251 c.c. e ss.). Questa ha i costi di gestione più bassi tra le società, gli utili si spartiscono semplicemente in proporzione ai conferimenti (se non vengono specificati nel contratto di formazione, allora la divisione avviene in parti uguali). I doveri attinenti alla creazione sono realmente minimi: bastano anche i fatti concludenti (costituzione tacita) ma per la necessaria iscrizione nel Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio, per soli fini pubblicitari, è necessaria almeno la scrittura privata. Non sono obbligatorie nemmeno le scritture contabili. Il modello di gestione è molto elastico e flessibile: i conferimenti si presumono uguali (derogabile), vi è divieto per i soci di creare altre imprese concorrenti (derogabile), vi è il reciproco controllo dei soci, le cause di scioglimento sono previste dalla legge (art. 2272 c.c.), le modifiche al contratto di società debbono essere unanimi (derogabile), alla morte di un socio la quota deve essere liquidata all’erede, il recesso del socio è possibile solo in caso di società semplice a tempo indeterminato, altrimenti serve giusta causa, ed è infine possibile opporsi alle scelte degli altri soci: vincono i soggetti che rappresentano la maggioranza dei conferimenti. In definitiva il modello legale è, come si è visto, molto flessibile, i soci hanno funzioni dirette di impresa e le decisioni vengono prese collettivamente e informalmente. Le grandi limitazioni sono due: tali società non possono rivestire forma commerciale e la responsabilità dei soci è tendenzialmente illimitata a tutto il singolo patrimonio personale, infatti non è richiesto un capitale minimo a garanzia dei creditori (ciò può essere escluso se ci sono soci che non gestiscono la società, come emerge dal contratto sociale inserito nella sezione del Registro delle imprese pubblico, e serve sempre almeno un socio illimitatamente responsabile).
Altra forma è quella della società in nome collettivo (artt. 2291 c.c. e ss.). Qui i costi di gestione sono piuttosto bassi, ma superiori a quelli della società semplice. Per la costituzione di una S.n.C. è necessaria l’iscrizione nel Registro delle Imprese, almeno con una scrittura contabile autenticata. Non sono necessarie scritture contabili, così come non è richiesto un capitale minimo (di conseguenza si evince che i singoli soci sono tutti illimitatamente responsabili delle obbligazioni contratte dalla società anche con i loro patrimoni singoli). Il modello di gestione ricalca quello della società semplice con un’importante duplice elemento: possono avere oggetto un’attività commerciale, ma il fallimento della società in nome collettivo corrisponde al fallimento di ogni singolo socio. Gli utili si dividono tra i soci in proporzione ai singoli conferimenti.
Ultimo modello di società di persone è la società in accomandita semplice (artt. 2313 c.c. e ss.). Anche qui non è richiesto né un capitale minimo, né alcuna scrittura contabile obbligatoria.
L’elemento che contraddistingue la S.a.C. è che i soci sono divisi in due grandi categorie: gli accomandanti e gli accomandatari. I primi sono coloro che conferiscono fondi per la società ma non si occupano della gestione e quindi sono responsabili solo limitatamente al conferimento; il conferimento è solo finalizzato alla spartizione degli utili. Gli accomandatari, al contrario, oltre al conferimento, gestiscono l’impresa e la gestione è controbilanciata dalla responsabilità illimitata con il proprio patrimonio. I costi sono bassi, ma sempre superiori rispetto a quelli di una società semplice. La gestione è analoga a quella della società semplice, con la differenza della divisione soci-accomandanti, soci-accomandatari, e la possibilità che falliscano solo gli accomandatari (anche la società in accomandita semplice può avere oggetto commerciale). I soci accomandanti e accomandatari devono essere indicati nell’atto costitutivo, scritto almeno con scrittura autenticata privata autenticata registrata nel Registro delle Imprese. Se il socio accomandante ingerisce nella gestione della società, perde la sua qualifica di favore e diventa accomandante, con la conseguenza di diventare illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali.
Tralasciamo l’analisi delle società per azioni, perché molto raramente scelte dai piccoli imprenditori per rigidità gestionali (tra l’altro molto dispendiosa) e capitali minimi piuttosto elevati, oltre che agli altrettanto alti costi tenuta della contabilità, e passiamo all’ultima forma molto interessante e diffusa: la società a responsabilità limitata (artt.2462 c.c. e ss.). La S.r.l è sicuramente un modello molto più complicato da gestire di tutti quelli che abbiamo fin qui trattato. Il fondamentale beneficio è che garantisce la responsabilità limitata per tutti i suoi soci, pur non prevedendo un capitale minimo (in passato fu 10.000 €, oggi basta 1 €, valendo lo stesso discorso che facemmo a proposito del s.r.l. unipersonale). Infatti tale società rientra non nelle società di persone che abbiamo fino ad ora analizzato, ma nelle società dette “di capitale”, ovvero società alle quali è riconosciuta personalità giuridica e che, quindi, sono titolari di autonomia patrimoniale. I costi sono tendenzialmente alti, sono obbligatorie tutte le scritture contabili previste dalla legge. Per la sua costituzione è necessario un atto pubblico notarile oltre all’iscrizione nel Registro delle Imprese, aventi non natura pubblicitaria, come per le altre imprese fin qui viste, ma costitutiva. Gli utili inoltre sono sempre divisi tra i soci, ma con alcune premure particolari: devono emergere come utili realmente conseguiti risultati da bilancio, inoltre 1/5 di questi devono essere accantonati in un fondo di garanzia, fino a quando non sia raggiunta la quota di 10.000 €. I conferimenti dei singoli soci possono essere disposti in denaro o anche in natura (previa valutazione della prestazione del conferente eseguita da un esperto nominato dai soci stessi). Eventuali riduzioni del capitale sono opponibili dai creditori e se le perdite superano 1/3 dell’intero capitale sociale, deve essere convocata un assemblea dei soci e se tale diminuzione non venisse recuperata nell’esercizio successivo, deve essere iscritta nel Registro delle Imprese.
La gestione spetta ai soci, che sono riuniti in assemblea, la quale compie le scelte per la società a maggioranza proporzionale ai conferimenti (derogabile, le votazioni possono venire anche per corrispondenza). L’assemblea deve essere rappresentativa almeno del 50% del capitale (derogabile, i soci possono imporre fino al 100% del capitale rappresentato per la sua validità). É necessaria la nomina di un sindaco che controlli la gestione (derogabile se la S.rl. Non raggiunge dimensioni analoghe ad una società per azioni). Le quote sono trasferibili (derogabile).
In definitiva il modello di gestione risulta piuttosto flessibile, la tipologia ideale prevede infatti un numero esiguo di soci che si fidino reciprocamente gli uni degli altri, che gestiscono e controllano l’impresa, senza, tra l’altro, obbligo di un capitale iniziale minimo né responsabilità personale alcuna.

Bibliografia

• C. PIRRO Associazione in partecipazione e società irregolare, Milano, 1938 Giuffrè.
• G. DORIA Le nuove forme di organizzazione del patrimonio, Torino, 2012, Giappichelli.
• M. G. MONEGAT Applicazioni nel diritto commerciale e azioni a tutela dei diritti in trust, Torino, 2008, Giappichelli.
• W. BIGIAVI Il fallimento. Giurisprudenza sistematica civile e commerciale I Milano, 1978, Giuffrè.
• AA. VV., Società di persone, 2018, reperibile on-line all'indirizzo: www.notariato.com
• AA. VV., Società a responsabilità limitata, 2018, reperibile on-line all'indirizzo: www.notariato.com