Occhio a parlare male del collega…

in Deontologia Professionale

Gli iscritti ad albi specifici, quali notai, medici, ingegneri, per esempio, devono obbedire a un complesso normativo che regola la loro attività. Questo complesso viene definito deontologia professionale, e benché ogni professione abbia la sua specifica, con un ordine eletto dagli stessi professionisti, chiamato per farlo rispettare, alcuni punti sono inevitabilmente comuni a tutte le professioni.

Tra questi vige, per esempio, il divieto di denigrare il lavoro di un collega, offenderlo o esprimere giudizi fortemente negativi.

In ambito forense, il codice deontologico, per preservare l’onorabilità della professione, all’art. 42 prevede che “L’avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega. ” Le sanzioni applicabili vanno dall’avvertimento alla censura, a seconda della gravità dei giudizi.

Ma cosa succede se un cliente registra il suo legale nel mentre che offende la dignità di un collega? La registrazione in studio è pienamente utilizzabile come fonte di prova.

Lo conferma la Cassazione, con la sentenza 20384 del 2021.

Nel caso specifico l’avvocato era stato registrato mentre diffamava e avanzava pretese nei confronti di un ex collaboratore di studio. Secondo i Giudici della Cassazione “Il file audio risulta utilizzabile in quanto la registrazione è realizzata da chi è legittimato ad assistere al colloquio, non ledendo quindi i diritti costituzionali fondamentali dell’individuo.

Piena utilizzabilità processuale, dunque, della registrazione, a fini penali e disciplinari, come nel caso concreto, e come confermato anche dal Consiglio Nazionale Forense, che ha sposato in pieno la tesi della Suprema Corte.

Attenzione dunque ai commenti sul lavoro altrui, non solo per questioni di eleganza personale…