Aggiornamento del sistema di offerta telematica nelle aste giudiziarie

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Riprendiamo le mosse dal nostro articolo del 11 febbraio 2021 e torniamo sul sistema di presentazione telematica delle offerte di partecipazione alle aste giudiziarie.

Fino a non molto tempo fa non erano rari i problemi che si riscontravano nell’utilizzo della procedura delle aste telematiche soprattutto in conseguenza dell’esclusione automatica dell’offerta a causa di problemi tecnici (apposizione di doppia firma digitale, apertura involontaria del file prima della firma, modifica automatica del nome del file, etc.). In tutti questi casi, il software predisposto per la compilazione dell’offerta di acquisto non segnalava la difformità della domanda rispetto alle specifiche tecniche ed il conseguente rifiuto della stessa all’offerte o al presentatore, ritrovandosi quest’ultimo nell’impossibilità di porre rimedio a tale errore (se ancora nei termini).

In pratica, il sistema non avvisava l’offerente o il presentatore circa lo scarto della propria busta, bensì si limitava a non trasmettere a questo le credenziali per accedere all’asta, cosa che veniva scoperta solo al momento dell’asta stessa.

Sono stati diversi i giudici intervenuti sulla questione e si sono espressi circa l’illegittimità dell’esclusione della busta ad opera del portale. Tra le diverse pronunce, se ne ricordano due di particolare rilievo: innanzitutto con l’ordinanza del 09/02/2021 il Tribunale di Imperia[1], nella persona del Giudice delle Esecuzioni, ha stabilito l’illegittimità dell’esclusione automatica ad opera del sistema delle aste telematiche, in quanto contraria alle norme primarie e secondarie rilevanti in materia e peraltro ai principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle vendite telematiche.

Della stessa idea è l’ordinanza del 21/06/2021 del Tribunale di Salerno, Sezione Esecuzione Immobiliare, che ha condiviso pienamente la statuizione del Tribunale di Imperia e ha specificato che “l’unico soggetto deputato ad una valutazione di “ammissibilità” dell’offerta resta il giudice od il professionista delegato, ragion per cui non è possibile consentire alcuno “rifiuto” preventivo ed automatico della stessa a cura dell’infrastruttura tecnica del PVP Giustizia”.[2]

Anche a seguito di queste pronunce le modalità di comunicazione circa l’accettazione o il rigetto delle offerte sono ad oggi mutate: a partire dall’ultimo aggiornamento del sistema, infatti, tali comunicazioni avverranno, da parte del Ministero della Giustizia, nella forma di e-mail con cui l’offerente o il presentatore viene informato tempestivamente circa l’esito, positivo o negativo, della propria offerta. In questo modo il soggetto interessato può prendere visione dell’errore commesso e porvi rimedio, se ancora nel termine.


[1] Tribunale di Imperia, ord. del 09.02.2021

[2] Tribunale di Salerno, ord. del 21/06/2021